Autovelox – Multamatic

Autovelox – Multamatic

Articolo di Eric Bandini – Maggio 2024

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L’argomento di questo articolo, in quanto inerente all’automatismo (“automa, macchina, dispositivo senza presenza umana, eccetera…”), ha dei precedenti letterari, prima ancora che tecnologici e/o legali, o anche giudiziari.

In un report relativo ad una relazione circa l’automa–droide, o anche «robot-automatismo», Philip K. Dick, il noto autore americano di romanzi di fantascienza (Philip Kindred Dick – December 16, 1928 – March 2, 1982) esordisce il suo intervento ad un convegno di letteratura fantascientifica proponendo una metafora, narrativa e letteraria, immaginando un veicolo della polizia totalmente automatico, ovvero senza poliziotti umani al suo interno, che lentamente pedina un essere umano intento a camminare su un marciapiede lungo una strada di una città. È solo fantascienza, certamente per l’epoca di Philip K. Dick, ed è solo una metafora, certamente per la letteratura di fantascienza. Ma la cosa propone un dilemma difficilmente rilevabile entro il rapporto umano – macchina, o umano vs. automatismo.

L’umano ha un rapporto con la sua coscienza, cosa che la macchina non può neanche paventare; così che la macchina è lo schiavo funzionale di attività umane in barba ad ogni rispetto o interrogativi di coscienza.

Detto diversamente, l’umano ha una soggettività che deve rendere conto di sé stessa, tanto davanti a sé stessa quanto davanti alla legge secolare, perciò accade che se la legge secolare istituisce una macchina che esercita la legge ogni e qualunque responsabilità ricadrà sull’umano, in quanto la “macchina” non ha alcuna coscienza, né deve rendere conto di alcun comportamento. Succede allora che il dispositivo automatico diventa un succedaneo della Legge senza che esso dispositivo sia assoggettabile ad alcuna legge. La macchina non ha alcuna responsabilità, né alcun referente soggettivo diretto a cui rendere conto.

Quanto fin qui sopra unicamente per il campo letterario e/o filosofico. La realtà mostra invece qualcosa di molto differente. E non è fantascienza.

È noto, ed è in uso da decenni, il dispositivo che rileva la velocità dei veicoli in transito, detto genericamente “Autovelox”, sebbene ne esistano diverse tipologie e funzionalità.

Codesto automatismo rileva infrazioni inerenti il limite di velocità come segnalato da appositi cartelli, ma si dà che il «rilevamento» è per l’appunto opera di un dispositivo, qualcosa che non ha “presenza” umana, né interazione immediata di verifica tra umani; è per l’appunto un dispositivo automatico. In differenti parole, se un agente, o una pattuglia di agenti mi ferma e mi contesta “personalmente e direttamente” una infrazione, posso nel caso contestare, protestare, ma in fondo, trattandosi di un rapporto fra umani, la sanzione eventuale sarà accettata, magari ob torto collo, in quanto esito di relazioni umane fra umani.

Ora il cosiddetto “Autovelox”, quale automatismo senza presenza umana, rileva infrazioni che non hanno alcuna contestazione attuale, e richiedono il tempo burocratico della comunicazione, all’ingrosso un mese a far data dal rilevamento. Per cui accade che un mese circa dopo l’infrazione “automaticamente” rilevata, l’utente si vede comunicare una nota giudiziaria che lo informa di essere incorso in una infrazione al Codice della Strada (p. e. di avere superato il limite di velocità, o di essere passato con il rosso nel caso di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche, o avere acceduto a zone interdette, o altro), faccenda della quale l’utente, magari, nemmeno ha più memoria dell’accaduto (se mai se n’è accorto), e nemmeno gli è stato direttamente e umanamente contestato alcunché.

Busta di comunicazione «Atti Giudiziari»

La missiva che l’utente riceve, di solito una busta verdina (almeno di tale colore sono le missive di «Comunicazioni Giudiziarie» nella zona d’Italia in cui vive lo scrivente [qualcosa di cui ho conoscenza diretta, qualche anno fa ne ho ricevute un paio]), contiene le modalità di pagamento, mi pare di ricordare 250 €uro se pagati subito, e il documento per pagare i dueecinquanta, oltre a un modulo con richiesta di indicare il nome del conducente del veicolo inerente l’infrazione di cui l’Autorità esige il pagamento, con allegato un bollettino di versamento di 300 €uro, da pagare a cura del destinatario della Comunicazione Giudiziaria di cui sopra (il proprietario del veicolo), nel caso che non venga fornito il nome del conducente a cui detrarre i punti dalla patente previsti nel caso. Importo che spesso viene pagato, non fosse altro per il fatto che se ti ritirano la patente avrai serie difficoltà perfino a portare a casa la spesa dal supermercato, senza dire della possibilità di accompagnare figli o parenti ove avessero necessità di andare.

Si pone a questo punto un controsenso di legittimità, perché l’Autorità non può (o comunque in nessun modo dovrebbe) obbligare il cittadino, che eventualmente commette una infrazione, alla denuncia di sé stesso. Qualcosa che contravviene il diritto, perché la dimostrazione della colpa compete all’accusa, e l’eventuale accusato ha il pieno diritto di tacere, tanto più su sé stesso, o su conoscenti. Si pone anche la questione, nel caso, di imporre l’obbligo, da parte dell’Autorità, a diventare informatore della Giustizia anche in danno eventuale di parenti, conoscenti, amici, se non direttamente di sé stesso, poiché la proprietà e la conduzione del veicolo non sono sempre la stessa cosa. Così che i 300 €uro esatti dall’autorità in caso di mancata comunicazione del nome del conducente all’atto dell’infrazione, diventa una prevaricazione che assomiglia non poco all’intimidazione ed estorsione relativa che certe organizzazioni del crimine impongono per ottenere “protezione”. In materia di fatto l’Autorità impone «un’offerta che nessuno può rifiutare»; o comunichi il nome o paghi i 300 €uro, terza possibilità non è data, se non si ottempera ad uno dei due casi dell’offerta la somma va all’incasso tramite le tasse.

…ci ò fatto una proposta che non può rrhifiutare…

Nutro serissimi dubbi che ciò possa stare nell’ordinamento di qualcosa di assimilabile al diritto civile. Se l’Autorità non detiene elementi per accertare il conducente, allora non esiste alcun diritto di esigere un pagamento accessorio per “omissione di informazioni”, o di obbligare il cittadino a fornire nomi, o autodenunciarsi, stante che esiste il diritto di avvalersi dalla facoltà di non rispondere, che in questo caso viene prevaricato. Il caso è semplice: o l’Autorità ha le prove, oppure non le ha. E dal momento che le chiede non le ha, ed è un arbitrio obbligare il cittadino a denunciare sé stesso o a diventare informatore della Giustizia sotto pena pecuniaria, rammentando che si tratta di sanzioni amministrative, e non “reati” previsti dal Codice Penale. “Realisticamente”, qual è la prima cosa che direbbe un avvocato al suo cliente? «Non dire niente, non parlare», ma la proposta non è rifiutabile, o parli o paghi i trecento euro… euri… bè, sì, insomma quella cifra lì, se non ricordo male… per non dover denunciare nessuno, utente compreso, nel caso…

Avvocato – icona

Per tornare all’esordio di questo articolo, la macchina automatica della polizia, senza poliziotti a bordo, si presume che sappia chi sta pedinando (è fantascienza [almeno per il momento]), mentre l’Autovelox-Multamatic non lo sa, e l’Autorità propone una proposta irrifiutabile sulla base di informazioni fornite da una macchina in assenza di umani.

La legge è una relazione fra umani, e non può essere mediata o gestita da automatismi, i quali, com’è noto, non hanno responsabilità alcuna. Infatti l’arbitrio prosegue imperterrito in danno degli utenti, la macchina Autovelox-Multamatic se ne impipa del diritto.

Si pone una fantascientifica domanda: «Nel caso di veicoli a “conduzione” totalmente, o parzialmente automatizzata, in caso di infrazioni come nei casi sopra citati, a carico e a danno di chi verrebbero detratti i punti, e su quale patente?»

Eric Bandini, maggio 2024

Addenda: Articolo 610 del Codice Penale: «Chiunque, con violenza (ove qui non è il caso) o minaccia (“Paga i 300 Euro oppure ti arrivano con le tasse”), costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma (Tale disposizione trova il proprio fondamento nell’esigenza di reprimere fatti di coercizione non contemplati in altre norme, così da tutelare la libertà morale, nonché la libertà fisica e di locomozione dei soggetti.).

(Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, esso consiste nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa. Trattasi comunque di dolo generico e non specifico, dato che il fine di costrizione realizza il momento consumativo.)

… ma è solo un’opinione … letteratura … fantascienza …

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Eric Bandini, giugno 2024